Addì 31 ottobre 1973, in Roma
Tra la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana; l'Assistal;
e
la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim Cisl, Fiom Cgil e
Uilm Uil;
è stato stipulato il seguente accordo.
Viene disciplinato dalla Parte seconda della Disciplina speciale del CCNL 19 aprile 1973 il rapporto di lavoro di quei lavoratori che, senza essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 sull'impiego privato, né di quelli propri dei lavoratori il cui rapporto è regolato dalla Parte prima della Disciplina speciale del suddetto Contratto:
a) svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite ai lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte prima del CCNL 19 aprile 1973;
b) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte prima del CCNL 19 aprile 1973 con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla 1a categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a) e b) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla 1a categoria:
- il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati alla lavorazione, ecc.
Appartengono alla 2a categoria:
- il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo-fattorino, ecc.
La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Il presente accordo decorre dal 1° novembre 1973 per le aziende superiori a 200 dipendenti e dal 1° gennaio 1974 per le aziende fino a 200 dipendenti.
NORME TRANSITORIE
La disciplina prevista nel presente accordo si applica ai lavoratori il cui rapporto era già regolato dalle disposizioni contenute nella Parte seconda - regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale - del CCNL 8 gennaio 1970.
I lavoratori che, alla data del 31 ottobre 1973, per le aziende superiori a 200 dipendenti e del 31 dicembre 1973 per le aziende fino a 200 dipendenti, risultino classificati come CS2, in base al CCNL 8 gennaio 1970 saranno inquadrati, in ogni caso, nella 5a categoria professionale, di cui al rinnovato CCNL per le aziende metalmeccaniche private, purché gli stessi provengano dalle categorie operaie 1a e 1a superiore del predetto CCNL 8 gennaio 1970.