Art. 9 – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni

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Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

  • a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
  • b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
  • c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
  • d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
  • e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
  • f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
  • g) fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
  • h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
  • i) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
  • l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.