Art. 5 – Inquadramento e retribuzione

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Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento, all’apprendista assunto con il contratto di cui all’articolo 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015, si farà riferimento convenzionalmente al livello D2 del sistema di inquadramento del CCNL.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 43, comma 7, del D. Lgs. 81/2015.

La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. “orario ordinamentale”, sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello D2:

APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DI:ANNO SCOLASTICORETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO IN AZIENDA
Qualifica di istruzione e formazione professionaleSecondo anno55%
Terzo anno60%
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superioreSecondo anno55%
Terzo anno60%
Quarto anno65%
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)Quinto anno70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondenteAnno unico65%
Corso integrativo per l’ammissione all’esame di StatoPrimo anno65%
Secondo anno70%
Certificato di specializzazione tecnica superioreAnno unico70%

L’Azienda, sulla base della convenzione stipulata con l’istituzione formativa, provvederà a determinare il monte ore complessivo annuale di lavoro e di formazione. La retribuzione complessiva corrispondente a tale monte ore annuale sarà suddivisa in quote mensili uguali e corrisposta all’apprendista in ciascuna mensilità di vigenza del contratto, indipendentemente dalla distribuzione oraria effettiva di lavoro e di formazione, al fine di garantire un’uniformità retributiva per tutta la durata del periodo formativo.

Le ore di formazione svolte presso l’Istituzione Formativa non concorrono alla determinazione del monte ore complessivo di cui al comma precedente, salvo diversa e più favorevole previsione degli accordi territoriali o aziendali.

Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.