Art. 5 – Cumulo di mansioni

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Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 3 e dal precedente articolo 1, punto 1.2.

Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.