Art. 17 – Welfare

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Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1 giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

DICHIARAZIONI A VERBALE DEL 29 SETTEMBRE 2017

Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al primo comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.

Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

STRUMENTI DI WELFARE – ESEMPLIFICAZIONI

OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI

– Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR.
– Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
– Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.
– Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

  • Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;
  • Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore);
  • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
  • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad un sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

FINALITÀ

SERVIZI

EDUCAZIONE e ISTRUZIONE

  • Corsi extraprofessionali
  • Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue)
  • Servizi di orientamento allo studio

RICREAZIONE

  • Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ecc.
  • Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, ecc.
  • Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ecc.
  • Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza
  • Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze
  • Attività culturali (mostre e musei)
  • Biblioteche
  • Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ecc.)

ASSISTENZA SOCIALE

  • Assistenza domiciliare
  • Badanti
  • Case di riposo (RSA)

ASSISTENZA SANITARIA

  • Checkup medici
  • Visite specialistiche
  • Cure odontoiatriche
  • Terapie e riabilitazione
  • Sportello ascolto psicologico

CULTO

  • Pellegrinaggi (pacchetti completi)

SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

– Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR.
– Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
– Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico.
– Modalità di erogazione:

  • Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;
  • In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
  • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
  • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare
  • Asili nido
  • Servizi di babysitting
  • Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media è superiore
  • Università e Master
  • Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi di mensa e servizi integrativi di mensa e trasporto connesse all’educazione e istruzione
  • Doposcuola o pre-scuola
  • Buono pasto mensa scolastica
  • Scuolabus, gite didattiche
  • Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, ecc.)
Ludoteche e centri estivi e invernali
  • Spese per frequentazione di campus estivi e invernali
  • Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di studio
  • Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio

Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti:

  • Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni);
  • Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica)
  • Badanti
  • Assistenza domiciliare
  • Case di riposo (RSA)
  • Case di cura

BENI E SERVIZI IN NATURA

– Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR.
– Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nelI’anno tale limite, l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione.
– Soggetti beneficiari: dipendenti.
– Modalità di erogazione:

  • Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati
  • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
  • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.

ESEMPLIFICAZIONI

  • Buoni spesa per generi alimentari
  • Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico)
  • Buoni spesa per acquisti vari
  • Buoni carburante
  • Ricariche telefoniche

SERVlZl Dl TRASPORTO COLLETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

– Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d) del TUIR.
– Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
– Soggetti beneficiari: dipendenti.
– Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

  • Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

ABBONAMENTI A TRASPORTO REGIONALE O INTERREGIONALE

– Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d-bis del TUIR.
– Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
– Servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, interregionale.
– Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico.
– Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):

  • Anticipo/Acquisto/Rimborso per il costo degli abbonamenti;
  • Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto (Es. carte turistiche con diritto all’uso dei mezzi ed entrate in musei).