Art. 1 – Assunzione

L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.

All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:

  1. la tipologia del contratto di assunzione;
  2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
  3. la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;
  4. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e la retribuzione;
  5. la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
  6. l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro;
  7. la durata dell’eventuale periodo di prova;
  8. le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e tutte le altre eventuali condizioni concordate.

Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa e la scheda informativa di cui all’art. 15, Sezione Quarta, Titolo IV, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.

Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall’art. 1, Sezione Quarta, Titolo V.