Fasce orarie di reperibilità per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

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“Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).”

Tale dichiarazione è riportata nel messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023 dopo il pronunciamento del TAR del Lazio che di fatto riporta sullo stesso piano la disciplina delle visite fiscali dei dipendenti pubblici e privati.

Infatti, a seguito del ricorso numero di registro generale 2760 del 2018 proposto da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio si è espresso con sentenza n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, annullando l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nella parte che individua le fasce di reperibilità in caso di malattia di lavoratori del pubblico impiego:

“In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.”