Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto specificamente previsto nelle successive Norme transitorie, pari agli importi di cui alla seguente tabella:
CATEGORIE PRECEDENTI | LIVELLI ATTUALI | IMPORTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2001 IN EURO |
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1 | Eliminata dal 1° giugno 2021 | 18,49 |
2 | D1 | 21,59 |
3 e 3 Super | D2 e C1 | 25,05 |
4 | C2 | 26,75 |
5 | C3 | 29,64 |
5 Super | B1 | 32,43 |
6 | B2 | 36,41 |
7 e 8 Quadri | B3 e A1 | 40,96 |
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
A decorrere dal 1° febbraio 2008 in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo.
NORME TRANSITORIE
1) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte terza.
I lavoratori di cui alla Parte terza, già in forza alla data del 16 luglio 1979, proseguono nella maturazione dei dodici aumenti periodici di anzianità.
Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi previsti nella tabella di cui al precedente primo comma. Per quelli già maturati vale quanto previsto alle successive lettere a), b) e c).
a) Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono fissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31 dicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:
CATEGORIE PRECEDENTI LIVELLI ATTUALI INCREMENTI UNITARI DAL 1° GENNAIO 2001 IN EURO 2 D1 0,61 3 e 3 Super D2 e C1 0,75 4 C2 0,77 5 C3 0,88 5 Super B1 0,96 6 B2 1,07 7 e 8 Quadri B3 e A1 1,17 Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino al 31 dicembre 1979, della somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al:
- 31 dicembre 1990, per la 2a categoria;
- 28 febbraio 1989, per la 3a categoria;
- 29 febbraio 1988, per la 4a categoria;
- 31 gennaio 1987, per la 5a, livello superiore della 5a e 6a categoria;
- 31 dicembre 1984, per la 7a categoria;
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.
- c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alla tabella contenuta nel primo comma del presente articolo.
2) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte seconda.
a) Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980 rimangono fissati, fino al 31 dicembre 2000, negli importi in atto alla data del 31 dicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della categoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:
CATEGORIE PRECEDENTI LIVELLI ATTUALI INCREMENTI UNITARI DAL 1° GENNAIO 2001 IN EURO 4 C2 0,77 5 C3 0,88 5 Super B1 0,96 Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino al 31 dicembre 1979, della somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al:
- 29 febbraio 1988, per la 4a categoria;
- 31 gennaio 1987, per la 5a categoria;
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.
- c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lettera b) saranno ragguagliati agli importi di cui alla tabella contenuta nel primo comma del presente articolo.
3) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte prima.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 dagli appartenenti alla Parte prima rimangono congelati in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Ai lavoratori di cui alla Parte prima del Ccnl 16 luglio 1979, a decorrere dal 1° gennaio 1980 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di 0,77 euro (pari a lire 1.500) per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell'apposito elemento retributivo di cui al comma precedente.
Qualora esista in singole aziende per i lavoratori della categoria operaia, in forza alla data di stipulazione del Contratto 16 luglio 1979, un numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal Ccnl 1° maggio 1976 per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, o comunque superiore a cinque, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori in forza secondo le norme previste.
4) Per i lavoratori assunti precedentemente al 1° gennaio 1990 e con età inferiore ai 20 anni, si richiama quanto disposto all'art. 9, Disciplina speciale, Parte terza, e dall'art. 16, Disciplina speciale, Parte prima, del CCNL 14 dicembre 1990.