Art. 433 Codice Civile – Persone obbligate

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All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.