In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 1 del presente Titolo, ed il trattamento di fine rapporto di cui al successivo art. 5, saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art. 2122 del Codice civile, così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.