Art. 9 – Appalti

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I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.

Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.

I contratti di appalto continuativi svolti in azienda – stipulati durante il periodo di vigenza del presente Contratto – saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.

Nell’individuazione delle aziende appaltatrici saranno utilizzati principi e processi che tutelino la legalità dell’appalto.

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici l’applicazione del CCNL di categoria a cui appartengono le attività svolte dalle aziende appaltatrici stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.

Le aziende con più di 400 dipendenti forniranno, almeno 2 volte l’anno, in un apposito incontro, un’informativa sui contratti di appalto diretto eseguiti presso l’unità produttiva alla relativa Rappresentanza sindacale unitaria. L’informazione conterrà i seguenti dati: il nome dell’azienda, il CCNL applicato, la durata dell’appalto, l’oggetto dell’appalto ed il numero medio dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto stesso. A tal fine verrà messo a disposizione delle aziende uno schema di comunicazione standard.

Nella valutazione delle offerte per l’assegnazione di un appalto, a parità di condizioni tecnico-economiche e di qualità, sarà considerato tra gli elementi di valutazione l’applicazione del presente CCNL.

In caso di cambio appalto, nelle aziende con più di 400 dipendenti, sarà favorito lo scambio di informazioni tra azienda uscente e quella subentrante finalizzato a verificare le opportunità di salvaguardia dell’occupazione, compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte, nonché a contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.

Nel caso di appalti continuativi e/o di lunga durata sarà favorita la possibilità, compatibilmente con la disponibilità di spazi congrui e con l’organizzazione dell’azienda appaltante e con la valutazione dei rischi interferenziali, dell’utilizzo comune di alcuni ambienti (spogliatoi, parcheggi) e la possibilità di affissione, in appositi spazi, di materiale sindacale riguardante i lavoratori dell’azienda appaltatrice. Laddove esistente sarà messa a disposizione l’infermeria per gli interventi di primo soccorso.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti concordano di istituire una sezione dell’Osservatorio nazionale relativa agli appalti per definire una banca dati di appaltatori che garantiscano standard minimi di tipo sociale, retributivo, di genere, ecc., da mettere a disposizione delle aziende del settore quale prequalifica per partecipare ad appalti presso le aziende metalmeccaniche.