A far data dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data ovvero nell'unità produttiva secondo la prassi già in atto, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per frequentare i corsi di formazione continua di cui all'art 7 saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.
Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con la Rappresentanza sindacale unitaria.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come recepita dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013 (riportato in calce al presente articolo), hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno.
In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono specificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:
| TIPOLOGIA CORSI (1) | ISTITUTI EROGATORI | PERMESSI RETRIBUITI A CARICO DEL MONTE ORE DI CUI AL COMMA 1 | RAPPORTO FRA ORE DI PERMESSO RETRIBUITO E ORE DI FREQUENZA AI CORSI |
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A) | Corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento dei livelli 1 e 2 del QEQ. | Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, di cui all'art. 1, c. 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del MIUR del 25 ottobre 2007. | 250 ore triennali. | 2/3 sino a concorrenza delle 250 ore (2). |
B) | Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione. | |||
C) | Corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ. | Istituti di istruzione e istituzioni formative del sistema di IeFP e IFTS legalmente riconosciuti a livello statale o regionale. | 150 ore triennali. | 1/2 sino a concorrenza delle 150 ore (3). |
D) | Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ). | Università, ITS. | 150 ore triennali. |
(1) Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali, allegato.
(2) È possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.
(3) È possibile fruire di un’ora di permesso ogni due ore di corso.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore retribuite, non a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.
Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende sostenere.
A richiesta dell'azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui al presente articolo.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli successivi del QEQ.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio finalizzati all'acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli del QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui al comma 1 del presente articolo.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo articolo 9, del presente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
LIVELLO QEQ | TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE | AUTORITÀ COMPETENTE | PERCORSO CORRISPONDENTE |
---|---|---|---|
1 | Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione | MIUR | Scuola secondaria di I grado |
2 | Certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione | MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento prescelto | Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di IeFP triennali e quadriennali |
3 | Attestato di qualifica di operatore professionale | Regioni | Percorsi triennali di IeFP |
4 | Diploma professionale di tecnico | Regioni | Percorsi quadriennali di IeFP |
Diploma liceale | MIUR | Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Diploma di istruzione tecnica | MIUR | Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Diploma di istruzione professionale | MIUR | Percorsi quinquennali degli istituti professionali (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Certificato di specializzazione tecnica superiore | Regioni | Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
5 | Diploma di tecnico superiore | MIUR | Corsi ITS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
6 | Laurea | MIUR | Percorso triennale (180 crediti – CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
Diploma accademico di primo livello | MIUR | Percorso triennale (180 crediti – CFU) | |
7 | Laurea magistrale | MIUR | Percorso biennale (120 crediti – CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
Diploma accademico di secondo livello | MIUR | Percorso biennale (120 crediti – CFU) | |
Master universitario di primo livello | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti – CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Diploma accademico di specializzazione | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU) | |
Diploma di perfezionamento o master | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti – CFU) | |
8 | Dottorato di ricerca | MIUR | Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
Diploma accademico di formazione alla ricerca | MIUR | Percorso triennale | |
Diploma di specializzazione | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Master universitario di secondo livello | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti – CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) | |
Diploma accademico di specializzazione | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti – CFU) | |
Diploma di perfezionamento o master | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti – CFU) |
(4) Di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come recepita dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.